IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9  maggio  1989,  n.  168,  ed  in  particolare  gli
articoli 6 e 16; 
  Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n.  142,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del  25  maggio  1993,  con  cui  e'  stato
emanato lo statuto generale  d'Ateneo  dell'Alma  Mater  Studiorum  -
Universita' di Bologna e successive modificazioni; 
  Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua
l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato  accademico
e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta; 
  Vista la deliberazione del senato accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 2 marzo 2010, con cui
e' stata approvata a maggioranza assoluta dei componenti una modifica
all'art. 38, comma 4 dello statuto di cui sopra; 
  Vista la deliberazione del senato accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 30  marzo  2010,  con
cui e' stata approvata a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  una
modifica all'art. 18, comma 1 dello statuto di cui sopra; 
  Viste le note del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca prot. n. 1627 e n. 1634 del  22  aprile  2010,  da  cui
risulta che le modifiche citate sono esenti da rilievi sia di  merito
che di legittimita'; 
  Ritenuto  che   si   sia   utilmente   compiuto   il   procedimento
amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di cui si e'
detto; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto generale  dell'Alma
Mater Studiorum - Universita' di Bologna: 
                               Art. 1 
 
  Il  comma  1  dell'art.  18  (Consiglio  di  facolta'),  e'   cosi'
riformulato: 
  «Il consiglio di facolta' e' composto dai  professori  di  ruolo  e
fuori ruolo della facolta', dai ricercatori universitari confermati e
assistenti di ruolo  della  facolta',  da  una  rappresentanza  degli
studenti iscritti in numero non superiore a venti e non  inferiore  a
cinque in proporzione  al  numero  degli  iscritti,  e  comunque  non
inferiore al numero dei corsi di laurea e non superiore ad un  quarto
dei professori  di  ruolo  quando  questi  siano  piu'  di  venti.  I
professori fuori ruolo non  concorrono  alla  formazione  del  numero
legale, qualora non intervengano all'adunanza».